Art. 4.
(Riordino della giustizia sportiva).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive nazionali, di intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, provvedono a disciplinare i rispettivi sistemi di giustizia sportiva endoassociativa secondo i seguenti princìpi:

          a) previsione di due soli gradi di giustizia sportiva endoassociativa;

          b) individuazione nelle rispettive corti federali dell'organo supremo di giustizia sportiva federale;

 

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          c) previsione dell'impugnabilità delle decisioni assunte dalle corti federali dinanzi alla camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano.
      2. Le federazioni sportive nazionali procedono, nel termine di cui al comma 1, al conseguente riordino organizzativo e funzionale di tutti gli organi di giustizia sportiva esistenti, provvedendo all'istituzione di sezioni competenti esclusivamente in materia tecnica, per gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).